Per la verifiche della documentazione antimafia, il GAl si attiene a quanto precisato da ARPEA al aeguente indirizzo, https://www.arpea.piemonte.it/pagina134848_antimafia.html

Di seguito viene riportata una sintesi ed i modelli da compilare.

 

In base all’art. 83, comma 3 bis del D.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia) per le aziende che detengono terreni sussiste l’obbligo per ARPEA di acquisire la documentazione antimafia:

  • per importi superiori a euro 25.000 nel caso di erogazione di fondi europei si richiede l’INFORMAZIONE ANTIMAFIA.  (L. n. 233 del 29 dicembre 2021).
  • per importi superiori a euro 5.000 per l’erogazione di fondi statali si richiede la COMUNICAZIONE ANTIMAFIA.  (L. n. 233 del 29 dicembre 2021).

In base all’art. 83, comma 3, lettera e) del D.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia) per le aziende che non detengono terreni, beneficiarie di erogazioni di fondi europei e nazionali, la soglia per l’acquisizione della documentazione antimafia è euro 150.000.

 

La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.

Se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:

a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;

b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione e a ciascuno dei consorziati;

c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;

d) per i consorzi di cui all’articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;

e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;

f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;

g) per le società di cui all’articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;

h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all’estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;

i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.

Oltre a quanto previsto precedentemente, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita, ove presenti, anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La documentazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai precedenti punto 1 e punto 2.

A tal fine si richiede di compilare i due moduli allegati alla presente (modulo n.1 e n.2).

Si sottolinea che il modulo n. 3 relativo ai famigliari conviventi deve essere compilato da ogni singolo soggetto indicato nel modulo n.1 o 2.

In caso di variazioni dell’assetto societario o gestionale dell’impresa. i legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall’intervenuta modificazione, hanno l’obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l’informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l’intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia.

La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all’art. 86, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.

I documenti dovranno essere firmati in orginale, scansionati e allegati al fascicolo aziendale presente su Sistema Piemonte – Anagrafe agricola.

 

MODULO 1 – Modello ditta individuale

MODULO 2 – Modello società

MODULO 3- Famigliari conviventi