Il D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato dall’art. 6 del D. Lgs. n. 97/2016, riconosce a chiunque:
- il diritto di richiedere alle amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale (accesso civico “semplice”) (art. 5, comma 1);
- il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5-bis (accesso civico “generalizzato”) (art. 5, comma 2).
Accesso civico “semplice”
Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati su cui vige l’obbligo di pubblicazione.
La richiesta di accesso civico su tali documenti è gratuita e va presentata al RPCT, non è sottoposta ad alcuna limitazione rispetto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata.
A seguito di richiesta di accesso civico, da presentarsi in forma scritta all’indirizzo PEC indicato nell’apposita sezione di Società trasparente, utilizzando il modulo ivi previsto, il RPCT è tenuto a concludere il procedimento entro trenta giorni, procedendo alternativamente a:
- pubblicare nel sito istituzionale il documento, l’informazione o il dato richiesto e comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione indicando il relativo collegamento ipertestuale;
- trasmettere il materiale oggetto di accesso civico al richiedente;
- indicare al richiedente il collegamento ipertestuale dove reperire il documento, l’informazione o il dato, già precedentemente pubblicati.
La richiesta di accesso civico comporta da parte del RPCT, in relazione alla gravità dell’inadempimento rispetto agli obblighi previsti dalla normativa:
- l’eventuale segnalazione alla struttura interna competente relativa alle sanzioni disciplinari, ai fini dell’eventuale attivazione del procedimento disciplinare;
- l’eventuale segnalazione degli inadempimenti al vertice dell’ente per la valutazione ai fini delle assegnazioni di responsabilità.
Accesso civico “generalizzato”
L’accesso civico generalizzato, ai sensi dell’art. 5, comma 2 e dell’art. 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013, ha ad oggetto tutti i dati, i documenti e le informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.
L’accesso civico generalizzato è ammesso anche agli atti e ai documenti relativi ai contratti pubblici.
Può essere attivato da chiunque e non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.
La richiesta deve essere presentata in forma scritta all’indirizzo PEC indicato nell’apposita sezione di Società trasparente, utilizzando il modulo ivi previsto.
L’amministrazione istruisce la richiesta entro 30 giorni:
- in caso di accoglimento dell’istanza, procede alla trasmissione dei dati, documenti o informazioni richiesti;
- in caso di diniego dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT.
RPCT GAL TERRE ASTIGIANE
Maria Beatrice Pairotti
galterreastigiane@legalmail.it
Allegato – Modello di richiesta di accesso civico (word, pdf)
Allegato – Modello di richiesta accesso civico generalizzato (word, pdf)
Registro degli accessi – GAL Terre Astigiane AL 30/06/2025
